Art. 5.

      1. All'articolo 6 della legge n. 194 del 1978, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'alinea è sostituito dal seguente:

              «L'interruzione volontaria di gravidanza, dopo la 15a settimana, può essere praticata:»;

          b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              «b-bis) quando siano accertate situazioni personali e sociali che comportino gravi pericoli per lo stato di benessere sociale della donna o per la sua famiglia, non superabili con ragionevole certezza mediante gli interventi sociali ed economici di cui la donna può eventualmente usufruire».